Cosa fare quando un dipendente contrae il Covid?

Per molte aziende e imprenditori questo è un argomento estremamente attuale e delicato.

 

Cerchiamo dunque di fare chiarezza sul tema del ruolo del datore di lavoro quando un proprio dipendente contrae il virus in occasione di lavoro, riepilogando la procedura prevista anche dal lato dell’azienda.

 

Il coronavirus è un infortunio

Il riferimento normativo che ci interessa è l’articolo 42, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, (c.d. “Cura Italia”), convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, secondo il quale questo caso rientra tra quelli tutelati dall’Inail quale infortunio sul lavoro.

 

Conseguenza della qualificazione dell’infezione da Coronavirus come infortunio è l’attivazione della procedura disciplinata dal testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (D.P.R. 1124/1965).

 

 

“nei casi accertati di infezione da Coronavirus in occasione di lavoro il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’Inail che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato. Le prestazioni Inail nei casi accertati di infezioni da Coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro”

 

 

L’obbligo di comunicazione

 

  • Il lavoratore che ha contratto il virus è obbligato a darne immediata notizia al proprio datore di lavoro.
  • Il datore di lavoro è obbligato a denunciare l’infortunio del proprio dipendente all’istituto assicuratore (come per tutti i casi di infortuni pronosticati non guaribili entro tre giorni).
  • La denuncia da parte del datore di lavoro deve essere fatta in via telematica entro 2 giorni dal ricevimento del certificato medico che attesta la positività e il collegamento dell’evento Covid all’attività lavorativa. Da notare che il sabato non è considerato giorno festivo e che la scadenza di sabato non si sposta dunque al lunedì successivo. Alla denuncia deve essere allegato il certificato medico prodotto dal lavoratore.

 

Il ruolo centrale della certificazione medica

Come per tutti i casi di infortunio per i quali la guarigione è pronosticata oltre i tre giorni, si presenta dunque l’obbligo di denuncia alla quale va allegata la certificazione medica.

 

Nel caso dell’infezione da Covid è noto che la presenza della patologia si esteriorizza con la manifestazione dei sintomi e solo successivamente si ha la prova diagnostica.

 

Questo punto resta tuttavia centrale per la possibile applicazione della tutela Inail che – nella Circolare n. 22 del 2 aprile 1998 alla voce “Termini per la presentazione delle denunce e dei certificati medici” – prevede infatti che la denuncia di infortunio da parte del datore di lavoro non possa essere correttamente effettuata prima dell’acquisizione del certificato medico ponendo questo documento come momento determinante agli effetti della notizia dell’evento lesivo.

 

 

Nella Circolare 13 del 2020 l’Inail ha ribadito come l’obbligo dell’invio e la conseguente acquisizione del certificato di infortunio, assieme al requisito dell’occasione di lavoro, siano essenziali ai fini del perfezionamento della fattispecie della malattia – infortunio.

 

 

Il datore di lavoro e la compilazione della denuncia

Nella stessa Circolare l’Inail sottolinea come il datore di lavoro al momento della compilazione della denuncia debba prestare particolare attenzione ai campi attinenti le date relative:

 

  • all’evento
  • all’abbandono del lavoro
  • alla conoscenza dei riferimenti della certificazione medica che attesta l’avvenuto contagio

 

Il datore di lavoro è autorizzato a fare dichiarazioni circa la riconducibilità della contrazione del virus sul posto di lavoro? Questo non è possibile ma, in considerazione della presunzione di contagio in ambito lavorativo che opera per gli operatori sanitari (anche di coloro che operano ad esempio nelle RSA), deve ritenersi però ammessa:

 

  • la possibilità di indicare nella denuncia elementi utili ad escludere l’ambiente lavorativo quale luogo del contagio (a titolo esemplificativo: il fatto che nella struttura o nel reparto non vi siano casi di contagio fra ospiti ed operatori)
  • la possibilità di allegare documenti che si ritiene possano essere utili per valutare la non riconducibilità del caso al contesto lavorativo.

 

 

La denuncia deve comunque essere trasmessa; ciò indipendentemente da ogni valutazione da parte del datore di lavoro sulla riconducibilità della contrazione del virus sul posto di lavoro.