È legittimo il licenziamento di un lavoratore in seguito a controlli da parte di agenzie investigative durante l’orario di lavoro?

Lo diciamo subito: secondo la recente sentenza della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione – la n.25287 del 24 agosto 2022 – non lo è. Vediamo perché, osservando come questa pronuncia si posiziona rispetto a decisioni e orientamento precedenti sullo stesso punto. 
 
Agosto 2022, cosa dice la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione
La decisione presa circa un mese fa ha riguardato il licenziamento per motivi disciplinari di un dipendente di un istituto bancario che frequentava palestre e supermercati nell’orario di lavoro. Le assenze dalla sede di lavoro erano state documentate attraverso registrazioni effettuate da un’agenzia investigativa. Il punto centrale è che – seppure ammesse – le investigazioni da parte di soggetti terzi chiamati dal datore di lavoro per tutelare la propria posizione, costituiscono un controllo esterno che deve limitarsi all’accertamento di eventuali atti illeciti, non riconducibili al semplice inadempimento delle prestazioni lavorative.
Nel caso esaminato dalla sentenza in commento la Suprema Corte ha quindi ritenuto illegittimo il ricorso all’Agenzia investigativa perché riferito allo svolgimento della prestazione lavorativa. La Corte ha richiamato a questo proposito gli articoli 2 e 3 dello Statuto dei Lavoratori (la legge n.300 del 1970) relativi alla tutela della libertà e dignità del lavoratore.
Si ribadisce dunque che il controllo circa l’adempimento delle prestazioni contrattuali di lavoro da parte dei propri dipendenti può essere esercitato solo dal datore di lavoro. Al contrario, il licenziamento sarebbe stato legittimo qualora il dipendente – durante le assenze dal lavoro documentate dalle registrazioni – avesse compiuto atti illeciti, non il solo andare in palestra o al supermercato. 
 
E prima di questa pronuncia? 
La Sezione Lavoro della Corte d’Appello di Milano con la sentenza 18 ottobre 2021 n. – sul corretto uso dei permessi di lavoro richiesti per la cura di disabili e anziani previsti dalla legge 104 del 1992, aveva già sottolineato come i controlli investigativi da parte di soggetti terzi non potessero riguardare l’adempimento o meno della prestazione lavorativa da parte del dipendente.
Ricordiamo che il controllo sul lavoratore che ha richiesto i permessi della legge 104 è legittimo, rientrando questa ipotesi nel già menzionato articolo 2 della legge n.300 del 1970 che consente di impiegare guardie giurate (impiego esteso alle agenzie investigative) per la tutela del patrimonio aziendale, con il limite previsto dal terzo comma sull’oggetto del controllo ovvero escludendo l’adempimento o meno dell’attività lavorativa.
Anche nel 2018 la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione nella sentenza n.8373 aveva stabilito che il controllo dovesse concentrarsi esclusivamente sull’utilizzo dei permessi, dunque sull’esistenza o meno di validi motivi che giustifichino l’assenza del lavoratore dal luogo di lavoro e non anche sull’adempimento della prestazione lavorativa.
Sul licenziamento come conseguenza di attività di controllo degli investigatori privati la giurisprudenza recente tende dunque a ribadire che esso sia legittimo laddove i controlli svelino e siano finalizzati unicamente alla verifica di comportamenti che possano integrare condotte illecite di diversa natura.  
 

 

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