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Rette di degenza per malati di Alzheimer: una narrazione che richiede chiarezza

È sempre d’attualità il tema della natura delle prestazioni erogate dalle RSA ai malati di Alzheimer e della conseguente individuazione del soggetto tenuto al pagamento delle rette di degenza.

 

 

Le pagine web sono ricche di articoli che, rifacendosi ad alcune sentenze, inducono i parenti di persone affette da morbo di Alzheimer a contestare alle RSA il pagamento delle rette e, in alcuni casi, ad interrompere i pagamenti

 

 

Dietro titoli quali “Le famiglie dei malati di Alzheimer non devono pagare le rette” o ancora “La retta dei malati di Alzheimer va pagata dal SSN” si celano in realtà problematiche giuridiche articolate (che qui non potranno che essere semplificate) e un contrasto giurisprudenziale che vede frequentemente le RSA vittoriose nelle aule di tribunale.

 

A chi spetta provvedere agli oneri di degenza: quando l’obbligato era il SSN

 

Per meglio comprendere il cuore dell’argomento occorre considerare che nel nostro sistema giuridico alcune norme assegnavano al fondo sanitario nazionale gli oneri delle attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio assistenziali.

 

In linea con queste previsioni, la giurisprudenza della Suprema Corte – Cassazione Civile 4558/2012 e Cassazione 22776/2016 per chi volesse vedere in dettaglio – aveva affermato che

 

 

in caso di inscindibilità fra carattere sanitario e socio-assistenziale delle prestazioni, l’attività erogata dalle strutture avrebbe dovuto essere qualificata di rilievo sanitario, con gli oneri di degenza a carico esclusivo del Servizio Sanitario Nazionale

 

 

Il contesto normativo è però mutato negli anni e le attuali norme di riferimento (DPCM 14.02.2001, DPCM 29.11.2001, DPCM 12.01.2017) hanno dato origine ad un diverso orientamento giurisprudenziale, sebbene non univoco ma comunque prevalente, stavolta favorevole alle RSA.

 

 

Il mutamento normativo e nella giurisprudenza legittima la richiesta di pagamento delle rette

Cosa è avvenuto? Molti tribunali hanno riqualificato come trattamenti di lunga-assistenza residenziale e semiresidenziale (per le quali è prevista la partecipazione a carico dell’assistito nella misura del 50%) le prestazioni erogate dalle RSA nei confronti di ospiti affetti da Alzheimer, ritenendo così legittima – da parte delle strutture – la richiesta di pagamento delle rette.

Ad analoga conclusione, seppure per altra via, giungono altresì quelle sentenze che

 

 

pongono l’accento sul contratto dal quale origina il ricovero in RSA, soffermandosi in modo particolare sull’assenza nel nostro ordinamento giuridico di una norma che vieti ai soggetti privati la conclusione di un negozio avente per oggetto l’erogazione di prestazioni sanitarie a fronte di un corrispettivo in denaro

 

 

Anche secondo questa interessante lettura del contesto normativo di riferimento, l’assunzione dell’obbligo di pagamento di prestazioni sanitarie è lecita e il contratto valido con ogni conseguente effetto.