Separazione e divorzio: i vantaggi della negoziazione assistita

Quando dobbiamo assistere i nostri clienti per una separazione o un divorzio facciamo sempre presente che è possibile utilizzare la negoziazione assistita, previa verifica dei presupposti. Ecco in breve le caratteristiche principali e il percorso operativo:

 
Il RIFERIMENTO NORMATIVO è l’art. 6 del D.L. 132/2014 convertito dalla L. 162/2014.
La norma consente ai coniugi di sottoscrivere “con l’assistenza di almeno un avvocato per parte” – CONVENZIONI dirette a raggiungere una “soluzione consensuale” di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

 

La PROCEDURA da seguire è, schematicamente, la seguente:
• una parte indirizza all’altra l’invito a partecipare alla procedura di negoziazione assistita
• nel caso di accettazione della parte invitata, viene stipulata la convenzione che indica l’oggetto, i termini e le modalità di svolgimento della procedura
formalizzazione dell’accordo soggetto al controllo giudiziale in quanto la legge prevede la sua trasmissione al Pubblico Ministero.
 
IN ASSENZA di figli minori o maggiorenni disabili o non autosufficienti si chiede al PM la concessione di un nulla osta, previa verifica dell’assenza di irregolarità.
La procedura è ammissibile anche IN PRESENZA figli minori o incapaci o con handicap grave o non economicamente autosufficienti ma è più articolata. In questa ipotesi l’accordo viene trasmesso al P.M. che solo nel caso in cui le intese raggiunte rispondano all’interesse della prole emette un’apposita autorizzazione.
 
In caso di MANCATA AUTORIZZAZIONE le parti dovranno comparire avanti al Presidente del Tribunale e solo con l’adesione integrale alle indicazioni del PM l’accordo potrà essere autorizzato.

 

 

L’accordo di negoziazione assistita raggiunto dai coniugi – autorizzato / vistato dal PM – produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.