diritto civile

Separazione e divorzio in un unico procedimento: le nuove regole della riforma Cartabia

Con il nuovo articolo 473 bis 49 del codice di procedura civile è stata introdotta una delle più significative novità della cosiddetta “Riforma Cartabia” – ovvero la riforma del processo civile – nell’ambito del diritto di famiglia.
Perché questa riforma? Per ridurre i tempi del processo così da giungere al divorzio con un unico procedimento evitando due giudizi successivi spesso connotati da domande se non identiche quantomeno similari, come quelle sui contributi economici e sull’affidamento dei figli.
 
La separazione e il divorzio giudiziale in un unico procedimento
Con un unico ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell’una o dell’altra parte è oggi possibile chiedere sia la separazione che il divorzio. 
Ecco le regole principali:
  • sia il coniuge ricorrente che il resistente possono chiedere il divorzio, nonché le domande ad esso connesse (ad esempio per l’assegno di mantenimento e l’affidamento dei figli) con il ricorso introduttivo o con la comparsa di costituzione nel processo di separazione
  • non ci saranno più due fasi – la prima di fronte al presidente e la seconda davanti al giudice – ma un’unica fase processuale in cui vengono esposti da subito tutti i dati e i fatti rilevanti che siano ritenuti utili a definire il ricorso
  • come si arriva al divorzio? Innanzitutto deve essere stata pronunciata la separazione (è sufficiente la sentenza parziale); devono poi essere passati almeno dodici mesi dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice.

 

La definizione della parte patrimoniale
La preparazione dei documenti in vista della prima udienza diventa fondamentale: da subito occorrerà raccogliere tutti i mezzi di prova ed esporre in modo completo i fatti e gli elementi di diritto utili, soprattutto in presenza di figli.
Per quel che riguarda la parte patrimoniale, al momento della presentazione del ricorso andranno indicate:
  • le disponibilità di reddito e patrimoniali dell’ultimo triennio come ad esempio le proprietà immobiliari e mobiliari, gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari degli ultimi tre anni, le rendite
  • le spese sostenute e gli oneri (ad esempio mutui-affitti) di cui si è gravati

 

Il piano genitoriale
In presenza di figli dovrà essere presentato un piano genitoriale per la definizione della loro gestione quotidiana che comprenda ogni aspetto della vita dei minori – dunque anche anche le attività extrascolastiche e le vacanze – e del mantenimento economico di ciascun figlio.
La finalità è quella di non modificare le abitudini e le necessità dei figli in seguito alla separazione dei genitori. Nel caso di una mancata intesa tra i genitori sul contenuto del piano sarà il giudice ad indicare la migliore soluzione nell’esclusivo interesse dei minori e nel rispetto delle reali disponibilità economiche di ciascun genitore.
 
Cosa accade nel caso di separazione e divorzio consensuale?
Anche se l’art. 473-bis. 49 non lo prevede espressamente, il cumulo di separazione e divorzio è ammesso anche nei procedimenti su domanda congiunta: separazione e divorzio consensuale.
In questo caso si potrà arrivare al divorzio dopo sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi davanti al giudice.

 

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Separazione e divorzio: i vantaggi della negoziazione assistita

Quando dobbiamo assistere i nostri clienti per una separazione o un divorzio facciamo sempre presente che è possibile utilizzare la negoziazione assistita, previa verifica dei presupposti. Ecco in breve le caratteristiche principali e il percorso operativo:

 
Il RIFERIMENTO NORMATIVO è l’art. 6 del D.L. 132/2014 convertito dalla L. 162/2014.
La norma consente ai coniugi di sottoscrivere “con l’assistenza di almeno un avvocato per parte” – CONVENZIONI dirette a raggiungere una “soluzione consensuale” di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

 

La PROCEDURA da seguire è, schematicamente, la seguente:
• una parte indirizza all’altra l’invito a partecipare alla procedura di negoziazione assistita
• nel caso di accettazione della parte invitata, viene stipulata la convenzione che indica l’oggetto, i termini e le modalità di svolgimento della procedura
formalizzazione dell’accordo soggetto al controllo giudiziale in quanto la legge prevede la sua trasmissione al Pubblico Ministero.
 
IN ASSENZA di figli minori o maggiorenni disabili o non autosufficienti si chiede al PM la concessione di un nulla osta, previa verifica dell’assenza di irregolarità.
La procedura è ammissibile anche IN PRESENZA figli minori o incapaci o con handicap grave o non economicamente autosufficienti ma è più articolata. In questa ipotesi l’accordo viene trasmesso al P.M. che solo nel caso in cui le intese raggiunte rispondano all’interesse della prole emette un’apposita autorizzazione.
 
In caso di MANCATA AUTORIZZAZIONE le parti dovranno comparire avanti al Presidente del Tribunale e solo con l’adesione integrale alle indicazioni del PM l’accordo potrà essere autorizzato.

 

 

L’accordo di negoziazione assistita raggiunto dai coniugi – autorizzato / vistato dal PM – produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

 

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