Separazione e divorzio in un unico procedimento: le nuove regole della riforma Cartabia

Con il nuovo articolo 473 bis 49 del codice di procedura civile è stata introdotta una delle più significative novità della cosiddetta “Riforma Cartabia” – ovvero la riforma del processo civile – nell’ambito del diritto di famiglia.
Perché questa riforma? Per ridurre i tempi del processo così da giungere al divorzio con un unico procedimento evitando due giudizi successivi spesso connotati da domande se non identiche quantomeno similari, come quelle sui contributi economici e sull’affidamento dei figli.
 
La separazione e il divorzio giudiziale in un unico procedimento
Con un unico ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell’una o dell’altra parte è oggi possibile chiedere sia la separazione che il divorzio. 
Ecco le regole principali:
  • sia il coniuge ricorrente che il resistente possono chiedere il divorzio, nonché le domande ad esso connesse (ad esempio per l’assegno di mantenimento e l’affidamento dei figli) con il ricorso introduttivo o con la comparsa di costituzione nel processo di separazione
  • non ci saranno più due fasi – la prima di fronte al presidente e la seconda davanti al giudice – ma un’unica fase processuale in cui vengono esposti da subito tutti i dati e i fatti rilevanti che siano ritenuti utili a definire il ricorso
  • come si arriva al divorzio? Innanzitutto deve essere stata pronunciata la separazione (è sufficiente la sentenza parziale); devono poi essere passati almeno dodici mesi dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice.

 

La definizione della parte patrimoniale
La preparazione dei documenti in vista della prima udienza diventa fondamentale: da subito occorrerà raccogliere tutti i mezzi di prova ed esporre in modo completo i fatti e gli elementi di diritto utili, soprattutto in presenza di figli.
Per quel che riguarda la parte patrimoniale, al momento della presentazione del ricorso andranno indicate:
  • le disponibilità di reddito e patrimoniali dell’ultimo triennio come ad esempio le proprietà immobiliari e mobiliari, gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari degli ultimi tre anni, le rendite
  • le spese sostenute e gli oneri (ad esempio mutui-affitti) di cui si è gravati

 

Il piano genitoriale
In presenza di figli dovrà essere presentato un piano genitoriale per la definizione della loro gestione quotidiana che comprenda ogni aspetto della vita dei minori – dunque anche anche le attività extrascolastiche e le vacanze – e del mantenimento economico di ciascun figlio.
La finalità è quella di non modificare le abitudini e le necessità dei figli in seguito alla separazione dei genitori. Nel caso di una mancata intesa tra i genitori sul contenuto del piano sarà il giudice ad indicare la migliore soluzione nell’esclusivo interesse dei minori e nel rispetto delle reali disponibilità economiche di ciascun genitore.
 
Cosa accade nel caso di separazione e divorzio consensuale?
Anche se l’art. 473-bis. 49 non lo prevede espressamente, il cumulo di separazione e divorzio è ammesso anche nei procedimenti su domanda congiunta: separazione e divorzio consensuale.
In questo caso si potrà arrivare al divorzio dopo sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi davanti al giudice.

 

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